della Società Italiana di Pedagogia Speciale
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita fra i comparenti e fra quanti in seguito vi aderiranno, a norma del seguente art. 3 del presente Statuto, un’Associazione a carattere culturale e scientifico denominata Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) con sede legale a Milano, presso il Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1 – 20123 e più innanzi indicata solo con Società.
Art. 2
Scopi e attività
La Società ha lo scopo di:
a) promuovere la ricerca nel campo della Pedagogia Speciale e diffonderne i risultati;
b) valorizzare le buone prassi educative, didattiche e formative che favoriscono il pieno sviluppo e i processi d’integrazione e di educazione inclusiva delle persone con bisogni educativi speciali;
c) favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cultori, i professionisti e le associazioni che operano nel settore della Pedagogia Speciale in campo universitario, scolastico ed extrascolastico;
d) sollecitare i responsabili politici e istituzionali, il mondo culturale e la società civile a prendere coscienza dei bisogni delle persone con esigenze educative speciali e assumere decisioni conseguenti;
e) promuovere la formazione e la ricerca nell’ambito della cooperazione internazionale.
Art. 3
Soci
Possono far parte della Società i docenti universitari di ruolo (ricercatori, associati, straordinari, ordinari ed emeriti) delle Università statali e non statali Italiane e straniere, che svolgano attività di ricerca orientate alle finalità di cui all’art. 2.
Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione e coloro che, su invito dei medesimi, manifesteranno la loro adesione entro tre mesi dalla data dell’atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro che vengono accolti nella Società, previo assenso del Consiglio Direttivo, su domanda del richiedente che avanza la propria richiesta di iscrizione alla SIPeS, mediante la compilazione del modulo “richiesta di adesione”, al quale occorre allegare il Curriculum scientifico e didattico con relative pubblicazioni. L’aspirante socio deve essere presentato da almeno due Soci fondatori e/o ordinari – in regola con il pagamento delle quote – a cui spetta l’onere di presentare le motivazioni a sostegno della candidatura.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione ai sensi del successivo art. 6 (e) con voto segreto (l’ammissione con voto) espresso a maggioranza assoluta.
Sono ammessi alle attività della Società, con le stesse modalità dei soci ordinari, anche i dottorandi e i dottori di ricerca, i cultori di ricerca pedagogica e didattica speciale, i docenti a contratto, i professionisti nel campo dell’educazione, educatori, insegnanti, formatori ed altri studiosi e figure professionali i cui interessi siano coerenti con le finalità di cui all’art. 2. A costoro viene riconosciuta la qualifica di Socio corrispondente.
Il Socio corrispondente, che è pienamente assimilato al Socio ordinario sia per ciò che riguarda le procedure di ammissione sia per quel che concerne l’attività promossa dalla Società di Pedagogia Speciale, non può presentare nuovi Soci, non ha diritto di voto nell’Assemblea. Concorre alla formazione degli organi della Società eleggendo un (1) rappresentante dei Soci Corrispondenti nel Consiglio Direttivo.
Art. 4
Diritti e doveri dei Soci
I Soci, ad eccezione dei Soci corrispondenti che non hanno diritto di votare le delibere dell’assemblea, assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e hanno diritto a partecipare all’Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione. Il voto può essere espresso anche mediante delega, ma ogni Socio non può presentare più di due deleghe.
I Soci hanno il dovere di corrispondere la quota sociale. I Soci non in regola annualmente con il pagamento della quota sociale perdono il diritto al voto in assemblea; dopo due anni consecutivi di mancato pagamento perdono la qualifica di Soci. La qualifica di Socio può essere persa anche per dimissioni volontarie o radiazione. In quest’ultimo caso, la proposta enunciabile solo per gravi motivi deve essere avanzata e unanimemente condivisa dal Consiglio Direttivo; all’interessato deve esserne data motivazione scritta da parte del Presidente e garantita la possibilità di fare ricorso avverso alla proposta presso il Collegio dei Probiviri, che deciderà in maniera inappellabile.
Art. 5
Organi Sociali
- Gli organi della Società sono:
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- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Probiviri
- Su tematiche attinenti agli interessi di ricerca e statutari della Società possono essere attivati Gruppi di lavoro, previa indicazione dei componenti da parte del Consiglio Direttivo.
- Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.
Art. 6
Funzionamento degli organi Sociali
- L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e, tranne per quanto previsto dal presente Statuto, tutti i Soci hanno diritto al voto. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in concomitanza con le attività scientifiche programmate; essa elabora e fissa, in confronto con la realtà scientifica, le linee programmatiche generali della Società, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, si pronuncia sulle questioni definite dal Regolamento, secondo quanto precisato nel Regolamento medesimo, che dovrà essere predisposto entro un anno dall’insediamento del primo Consiglio Direttivo. L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo Statuto della Società, o a sciogliere la Società stessa, deliberando su questi argomenti con una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei Soci Fondatori e Ordinari presenti.
- Il Consiglio Direttivo è costituito da 11 consiglieri (4 ordinari, 3 associati, 3 ricercatori, 1 socio corrispondente): 10 eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto fra i Soci Ordinari e 1 eletto fra i Soci Corrispondenti.
Ogni Socio Ordinario, all’atto delle votazioni, potrà esprimere su un’apposita scheda non più di dieci preferenze. In caso di vacanza, le cariche verranno ricoperte seguendo l’ordine dei voti riportati dai non eletti; a parità di voti riportati sarà eletto il candidato più anziano nell’iscrizione alla Società. Ogni socio Corrispondente, all’atto delle votazioni, potrà esprimere su un’apposita scheda non più di una preferenza. In caso di vacanza, la carica verrà ricoperta seguendo l’ordine dei voti riportati dai non eletti, a parità di voti sarà eletto il candidato più anziano nell’iscrizione alla Società.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere scelti fra i Consiglieri Ordinari; stabilisce la data, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea; delibera sull’ammissione dei Soci; predispone il Regolamento della Società; fissa la quota di iscrizione annuale che deve essere versata da ciascun Socio; delibera l’attivazione dei gruppi di lavoro; delibera riguardo alle attività scientifico culturali della Società nel rispetto delle linee programmatiche indicate dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e nessun Socio può farne parte consecutivamente più di due volte. Il numero dei consiglieri potrà variare in relazione al numero dei Soci iscritti alla Società e sarà stabilito dal Regolamento.
In via eccezionale e temporanea, in osservanza delle indicazioni legislative del Paese, in situazioni di particolare vulnerabilità sociale, di restrizioni alla mobilità e/o di rischio sanitario, le elezioni del Consiglio Direttivo della SIPeS possono svolgersi nelle forme rese possibili dalle tecnologie in uso, che il Consiglio Direttivo in carica e l’Assemblea dei Soci – informata/consultata telematicamente – riterranno più opportune:
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- votazioni via digitale;
- votazioni palesi;
- votazioni per acclamazione, qualora il numero delle candidature non superasse il numero dei consiglieri previsto.
- Il Presidente è il rappresentante legale della Società, vigila sull’osservanza delle norme statutarie e di quelle che saranno stabilite nel Regolamento; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede l’Assemblea ordinaria annuale ed eventuali assemblee e straordinarie; predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea. Stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che l’esecuzione delle delibere Consiliari e dell’Assemblea vengano eseguite. Il Presidente può anche delegare prerogative e funzioni, in occasioni specifiche, ai membri del Consiglio Direttivo. Il mandato del Presidente coincide con quello del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci ordinari eletti dall’Assemblea, con scheda separata, nella stessa seduta in cui si elegge il Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Essi vengono indicati con preferenza unica, non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi e non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio assume il compito di revisione dei conti ed elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Presidente convoca il Collegio e ogni deliberazione è valida solo quando il Collegio risulti completo. Su richiesta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo in merito alle attività espletate dai Soci, in nome e per conto della Società, tenendo conto dei principi di tutela dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti all’attività societaria. Ogni eventuale controversia sociale tra Soci e la Società sarà sottoposta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del giudizio imparziale del Collegio dei Probiviri e il loro deliberato sarà inappellabile.
In via eccezionale e temporanea, in osservanza delle indicazioni legislative del Paese, in situazioni di particolare vulnerabilità sociale, di restrizioni alla mobilità e/o di rischio sanitario, le elezioni del Collegio dei Probiviri della SIPeS possono svolgersi nelle forme rese possibili dalle tecnologie in uso, che il Consiglio Direttivo in carica e l’Assemblea dei Soci – informata/consultata telematicamente – riterranno più opportune:
-
- votazioni via digitale;
- votazioni palesi;
- votazioni per acclamazione, qualora il numero delle candidature non superasse il numero dei consiglieri previsto.
Art. 7
I gruppi di lavoro
Su proposta motivata dell’Assemblea, di un numero di Soci non inferiore a otto, o di sua iniziativa, il Consiglio Direttivo può attivare Gruppi di lavoro interessati a sviluppare specifici settori di ricerca o a promuovere le conoscenze e le metodologie su aree di indagine innovative, anche in collaborazione con ricercatori di università straniere.
Previa valutazione di opportunità da parte del Consiglio Direttivo, dei gruppi di lavoro possono far parte, per lo studio di specifiche tematiche, esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata professionalità scientifica, non iscritti alla Società.
I gruppi di lavoro presentano relazioni sulle attività svolte in occasione dell’Assemblea dei Soci, di convegni, di incontri di settore, di iniziative nazionali e internazionali promosse dalla Società o a cui la Società abbia deciso di partecipare mediante i suoi rappresentanti.
Art. 8
Il Regolamento
Un apposito Regolamento che disciplini la piena applicazione di tutte le norme contenute nel presente Statuto dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro un anno dal suo insediamento.
Art. 9
Entrate e patrimonio
Le entrate della Società sono costituite:
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- dalle contribuzioni derivanti dalle quote sociali;
- dalle sovvenzioni erogate da Enti e da Privati;
- da lasciti e donazioni;
- da proventi delle sue iniziative.
Il patrimonio può essere costituito da beni mobili e immobili. La Società non ha fini di lucro.
Art. 10
Scioglimento
Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’Assemblea soltanto se presenti ¾ (tre quarti) dei Soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti e votanti.
La deliberazione diventa efficace soltanto se l’Assemblea stabilisce il pagamento di eventuali spese e la destinazione dei beni patrimoniali, mobili e immobili a favore di Enti Morali e Associazioni Scientifiche.
Art. 11
Modifiche di Statuto
Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo all’unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
Le proposte di modifica saranno votate dall’Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari appositamente convocata, con preavviso temporale di almeno 60 (sessanta) giorni. Per essere accolte le proposte di modifica dovranno essere approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da almeno 2/3 dei Soci presenti.
Art. 12
Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le norme in materia previste dal Codice Civile e dalle altre leggi in vigore.
N.B.
Integrazioni allo Statuto approvate dall’Assemblea dei Soci SIPeS (in via telematica), il 30 Maggio 2020.
Modifiche allo Statuto approvate dall’Assemblea dei Soci SIPeS, il 22 gennaio 2018, a Bologna.
Statuto approvato, per la I^ volta, in occasione della prima Assemblea della SIPeS, nel Giugno 2008, a Bologna.