della Società Italiana di Pedagogia Speciale
Art. 1
Esser socio della SIPeS comporta l’esplicita condivisione delle finalità previste dall’articolo 2 dello Statuto costitutivo della Società.
Art. 2
La domanda di ammissione alla SIPeS da parte di nuovi soci deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo.
Il richiedente avanza la propria richiesta di iscrizione alla SIPeS mediante la compilazione del modulo “richiesta di adesione”, al quale occorre allegare il Curriculum scientifico e didattico con relative pubblicazioni. L’aspirante socio deve essere presentato da almeno due Soci fondatori e/o ordinari – in regola con il pagamento delle quote – a cui spetta l’onere di presentare le motivazioni a sostegno della candidatura.
Il Consiglio Direttivo prende in considerazione le richieste nel corso della prima riunione successiva al loro recapito e a maggioranza assoluta ne delibera l’accoglimento. A partire dalla data di comunicazione di avvenuto accoglimento della domanda, il nuovo socio ha 60 giorni di tempo per versare la quota sociale relativa all’anno in corso.
La qualifica di socio è acquisita solo dopo il versamento della quota.
Art. 3
I soci corrispondenti, a norma all’art.3 dello Statuto, sono assimilati ai soci fondatori e ordinari per quanto concerne le procedure di ammissione e, per quel che concerne le attività promosse dalla SIPeS, ma non hanno diritto di voto nell’Assemblea, non possono presentare nuovi soci o assumere deleghe di rappresentanza dell’Associazione o dei suoi organi.
Art. 4
L’anno sociale e l’anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.
Art. 5
La qualifica di socio può essere persa:
a) per dimissioni volontarie, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) per morosità, a seguito di mancato pagamento della quota sociale per un biennio consecutivo. In tal caso, la morosità potrà però essere assolta dall’interessato previo versamento del dovuto e richiesta di annullamento del provvedimento di decadenza al Consiglio Direttivo;
c) per gravi motivi, contestati per iscritto dal Consiglio Direttivo all’interessato.
Qualora il socio incorresse nella fattispecie indicata al comma c) potrà produrre memoria scritta avverso i fatti contestati al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncerà in maniera inappellabile, una volta assunta la necessaria documentazione.
Art. 6
L’ Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei Soci o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire per lettera o e-mail e deve contenere l’esatta indicazione del giorno, del luogo, dell’odg. e dell’ora, in prima e in seconda convocazione.
Di norma, la convocazione viene inoltrata almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione.
Nei casi di particolare urgenza, detto termine può essere convenientemente ridotto e il Consiglio Direttivo può utilizzare molteplici modalità per avvertire per tempo ogni socio.
L’Assemblea, a meno che non si tratti di deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento della Società stessa – provvedimenti regolati all’art. 6 comma 1 dello Statuto costitutivo – è valida quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, comprese le deleghe e considerati gli assenti giustificati.
Art. 7
I soci che non possano intervenire direttamente in Assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio fondatore o ordinario, mediante delega scritta.
La delega implica da parte del delegante la preventiva accettazione dell’operato del delegato in Assemblea.
Il socio che abbia ricevuto una delega viene computato due volte ai fini della determinazione del quorum, quando ciò sia richiesto, ed ha diritto ad esprimere due voti al momento delle deliberazioni.
Art. 8
Nelle riunioni dell’Assemblea, il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta e coordina i lavori secondo l’ordine del giorno approvato dai presenti. Una volta esauriti i punti all’odg., l’Assemblea viene sciolta dal suo Presidente. La riunione non può essere aggiornata, se non in data già prevista e indicata nella data di convocazione.
Il processo verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inserito in un’apposita raccolta, curata e custodita dal Segretario del Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’Assemblea.
In caso di impedimento improvviso da parte del Presidente, l’Assemblea viene presieduta dal Vicepresidente eletto nel Consiglio Direttivo.
Art. 9
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente che, in caso di impedimento improvviso, è sostituito dal Vicepresidente e sono ritenute valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere inerenti agli aspetti previsti dall’art.6 dello Statuto vengono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto mediante l’espressione da parte di ciascun socio fondatore e ordinario di undici preferenze indicanti i nominativi di 4 professori ordinari, 3 professori associati, 3 ricercatori e 1 socio corrispondente. Concorrono all’elezione anche i soci corrispondenti, mediante l’espressione di una preferenza riguardante il socio corrispondente eletto in seno al Consiglio.
L’elezione è preceduta dalla discussione della relazione del Presidente uscente e risultano eleggibili tutti i soci fondatori e ordinari che risultano in regola con i pagamenti delle quote sociali.
In via eccezionale e temporanea, in osservanza delle indicazioni legislative del Paese, in situazioni di particolare vulnerabilità sociale, di restrizioni alla mobilità e/o di rischio sanitario, le elezioni del Consiglio Direttivo della SIPeS possono svolgersi nelle forme rese possibili dalle tecnologie in uso, che il Consiglio Direttivo in carica e l’Assemblea dei Soci – informata/consultata telematicamente – riterranno più opportune:
– votazioni via digitale;
– votazioni palesi;
– votazioni per acclamazione, qualora il numero delle candidature non superasse il numero dei consiglieri previsto.
Art. 10
Per le finalità indicate all’art.8 dello Statuto e l’attivazione di qualsiasi progetto di ricerca nazionale e internazionale, il Consiglio Direttivo con proprio mandato può attivare Gruppi di lavoro su specifici temi, nominando per ciascuno di essi un referente coordinatore. I singoli Soci o Gruppi di soci non possono a nessun titolo intraprendere iniziative che intendano rappresentare o coinvolgere la SIPeS, se non preventivamente concordate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
Eventuali contributi finanziari ottenuti dai Gruppi di lavoro o da singoli soci che agiscano per nome e per conto della SIPeS, per lo svolgimento di progetti o consulenze, debbono essere depositati presso la stessa che li amministrerà attraverso il Tesoriere. Un’aliquota, relativa al totale di ciascun progetto o consulenza svolti, e di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo, sarà devoluta a SIPeS per le spese di
Amministrazione.
Art. 12
Per quanto non previsto dal presente Regolamento generale si fa riferimento alle consuetudini e alle norme in materia di associazioni a carattere scientifico culturale.
N.B.
Integrazioni al Regolamento approvate dall’Assemblea dei Soci SIPeS (in via telematica), il 30 Maggio 2020.
Modifiche al Regolamento approvate dall’Assemblea dei Soci SIPeS, il 22 gennaio 2018, a Bologna.
Regolamento approvato, per la I^ volta, in occasione della prima Assemblea della SIPeS, nel Giugno 2008, a Bologna.